Class Action
Sezione relativa a class action, come indicato all'Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 1, c. 2, Art. 4, c. 2,6 d.lgs. n. 198/2009
L'obbligo di pubblicazione delle notizie di ricorso in giudizio, delle sentenze di definizione del giudizio e delle misure adottate in ottemperanza alla sentenza è previsto per le Amministrazioni pubbliche e concessionari di servizi pubblici, escluse le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative, gli altri organi costituzionali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'obbligo NON riguarda le Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale